L’articolo 1 comma 2 della Legge Regionale n. 11 del 16/03/1994 individua gli ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attività del volontariato nei seguenti settori di intervento:
a) l’area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell’alcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell’AIDS ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell’assistenza e al reinserimento sociale;
b) l’area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell’infanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e dell’emarginazione;
c) l’area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell’ evasione scolastica e dell’abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;
d) l’area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell’ ambiente, del patrimonio storico-artistico;
e) l’area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell’azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;
f) l’area della protezione civile.
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