Sono considerate organizzazioni di volontariato tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine di svolgere un’attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Le organizzazioni di volontariato possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento del proprio fine, purchè compatibile con lo scopo solidaristico.
E’ previsto poi che lo statuto indichi espressamente:
- l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura
- l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni degli aderenti e l’esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione
- i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi;
- l’obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.




