Art. 1.
Convocazione
1. L’Osservatorio regionale per il volontariato, di seguito denominato Osservatorio, è convocato in seduta plenaria dall’Assessore alla Solidarietà in qualità di Presidente almeno dieci giorni prima della data prevista, almeno per sei volte all’anno. La convocazione può essere diffusa anche per via telematica. In casi di particolare necessità ed urgenza l’Osservatorio può essere convocato in altra forma ed in tempi diversi.
Art. 2.
Durata e decadenza
1. I componenti dell’Osservatorio durano in carica per tutta la durata della legislatura; essi decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
2. L’Osservatorio è rinnovato in occasione dell’Assemblea Regionale del Volontariato. L’Osservatorio uscente relaziona alla Conferenza nazionale del volontariato circa il proprio operato.
Art. 3.
Compiti dell’Osservatorio regionale
Compiti dell’Osservatorio sono i seguenti:
a) provvedere alla conoscenza del fenomeno del volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esso svolte;
b) promuovere ricerche e studi in tutto il territorio regionale;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
f) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza regionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati
g) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
h) esprimere pareri sulle proposte di legge, e proporre modifiche alle Leggi Regionali vigenti, sulle direttive e materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato.
i) esprimere parere in ordine a particolari casi di iscrivibilità al Registro di cui all’art. 2 sottoposti dall’Assessorato alla Solidarietà .
Art. 4.
Funzioni vicarie
1. Il Presidente nomina fra i componenti dell’Osservatorio un Vicepresidente che lo affianca per assicurare la massima operatività. Ove lo ritenga necessario, il Presidente può delegare le funzioni di presidenza al Vicepresidente ed in assenza di quest’ultimo ad uno dei componenti dell’Osservatorio.
Art. 5.
Funzioni di segreteria
1. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla Segreteria Tecnica dell’Osservatorio, composta da un componente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia e da un membro dei rappresentanti delle associazioni. La segreteria predispone la convocazione delle riunioni dell’Osservatorio e ne redige il verbale e provvede agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni dell’Osservatorio.
Art. 6.
Invitati temporanei
1. Possono partecipare alle riunioni dell’Osservatorio, in ragione degli argomenti in trattazione, oltre ai membri effettivi uno o più soggetti qualificati scelti fra rappresentanti di associazioni, organismi, centri di ricerca e di studio che abbiano particolare connessione con il mondo del volontariato.
Art. 7.
Deliberazioni, deleghe
1. I componenti effettivi possono delegare, in caso di assenza od impedimento un altro componente dell’Osservatorio od un proprio sostituto. La delega deve essere presentata in forma scritta al Segretario prima dell’inizio della seduta. Il Segretario specifica nel verbale quali componenti effettivi abbiano designato un delegato. Ogni membro non può ricevere più di una delega.
2. L’Osservatorio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, purché rappresentino la metà più uno dei componenti. In caso di assenza della metà più uno dei componenti la riunione non è valida ai fini dell’assunzione e votazione di deliberazioni. In caso di parità di voto prevale la parte che abbia ricevuto il voto del Presidente o del suo delegato.
3. La votazione avviene a scrutinio palese ovvero segreto, qualora lo richiedesse la metà dei presenti; in quest’ultimo caso essa è riportata nel verbale.
Art. 8.
Verbalizzazioni
1. Il verbale della riunione dell’Osservatorio è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento del dibattito e reca le posizioni più rilevanti dei singoli componenti ed invitati permanenti e temporanei. Nel verbale sono specificati i presenti, i delegati ove siano designati, le votazioni di ogni componente effettivo. Il verbale è consultabile da chiunque ne faccia richiesta ai sensi della legge n. 241 del 1990.
2. La segreteria dà lettura del verbale della riunione precedente prima dell’inizio dei lavori e ne chiede l’approvazione. I componenti effettivi e gli invitati permanenti possono chiedere, entro la giornata stessa, modifiche ed integrazioni alle loro dichiarazioni; in questo caso il verbale viene riproposto all’Osservatorio per l’approvazione nella riunione successiva.
Art. 9.
Gruppi di lavoro e comitati
1. L’Osservatorio può proporre e, quindi, nominare la costituzione di gruppi di lavoro e di studio, nonché di comitati tecnici con compiti di analisi di talune questioni nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.
Art. 10
Rapporti con i Centri di servizio per il volontariato
1. L’Osservatorio promuove il raccordo con i centri di servizio per il volontariato di cui all’art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266. L’Osservatorio può richiedere la presenza o l’audizione di Presidenti o rappresentanti di uno o più centri di servizio in caso di argomenti all’ordine del giorno che lo richiedano.
Art.11
Rapporti con Enti Territoriali
1. L’Osservatorio promuove raccordi e protocolli d’intesa con enti territoriali pubblici e privati per concorrere allo sviluppo delle attività del volontariato.
Art. 12
Spese di funzionamento
1. Le spese di funzionamento dell’Osservatorio, e per la realizzazione delle iniziative della legge regionale n. 11/1994 sono a carico della Regione Puglia.
2. Ai membri dell’Osservatorio non è riconosciuto alcun compenso per le attività dell’osservatorio, solo il rimborso delle spese vive e il trasporto secondo le tabelle ACI.




